Art. 2823 c.c.
Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui
Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente. Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione…
Art. 2812 — Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
… dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale puo' far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione. Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2823 · fonte su Normattiva