Art. 285 c.c. — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
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[1]Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta', di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorrano le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.
[2]In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva