Art. 285 c.c. — Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
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[1]((Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta' di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.
[2]In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva