Art. 2870 c.c. — Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva