Art. 2887 c.c.Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

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[1]L'atto con il quale e' consentita la cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.

[2]La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2887 · fonte su Normattiva