Art. 2887 c.c. — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
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[1]L'atto con il quale e' consentita la cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
[2]La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva