Non ho riprodotto la disposizione del primo comma dell'art. 2049 del codice del 1865, il quale faceva obbligo al compratore all'incanto di rimborsare l'anteriore acquirente delle spese del contratto, della trascrizione relativa e dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, nonchè delle spese occorse per i certificati rilasciati dal conservatore, per la notificazione fatta ai creditori iscritti e al precedente proprietario di voler liberare l'immobile dalle ipoteche e per l'inserzione di un estratto di tale notificazione nel giornale degli annunzi giudiziari. Quanto alle spese del contratto e della relativa trascrizione, l'obbligo del rimborso non può gravare che sull'alienante, poichè comprese nella garanzia per evizione; quanto alle spese per l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, esse sono eliminate con la soppressione dell'iscrizione anzidetta; quanto, infine, alle altre spese, le quali attengono tutte alla dichiarazione di liberazione, provvedono gli articoli 2770, secondo comma, di questo codice e 795, ultimo comma, del codice di procedura civile, che, per il rimborso di esse, riconoscono al terzo acquirente il diritto di esser collocato con privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita all'incanto. Non ho del pari riprodotto la disposizione del secondo comma del citato art. 2049 del codice del 1865, che poneva a carico del compratore le spese fatte per ottenere l'incanto, sembrandomi che non vi fosse ragione alcuna per non ammettere che, come negli altri casi di espropriazione, esse gravino con privilegio sul prezzo di vendita. È evidente che l'onere di tali spese, anche quando si ponesse a carico del compratore, verrebbe in definitiva ad incidere sui creditori, dato che i concorrenti all'incanto non ometterebbero di tener conto di esse nel fare le loro offerte. Riconoscendo nell'art. 2897, in conformità del codice del 1865 (art. 2052), al terzo acquirente aggiudicatario dell'immobile il diritto di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita, non ho più fatto menzione, come invece faceva il codice anteriore, del diritto agli interessi su tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento. La disposizione sarebbe stata superflua, dato il principio, enunciato dall'art. 1282, che i crediti esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1178