Art. 290 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
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[1]La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del decreto e nei confronti del genitore, riguardo al quale la legittimazione e' stata concessa.
[2]Se il decreto interviene dopo la morte del genitore, gli effetti della legittimazione risalgono alla data della morte, purche' la domanda di legittimazione non sia stata proposta dopo un anno da quella data.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva