Art. 290 c.c.Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice

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[1]((La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione e' stata concessa.

[2]Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purche' la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art290 · fonte su Normattiva