Per le locazioni concluse dall'espropriato, le disposizioni dell'art. 2923 confermano, con maggior vigore di quelle dell'art. 687 del codice di procedura civile del 1865, il principio «emptio non tollit locatum». Ho infatti stabilito, risolvendo così una questione sorta nell'interpretazione dell'art. 687 del codice di procedura civile abrogato, che anche la locazione senza data certa deve essere rispettata dall'acquirente per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato, qualora la detenzione del conduttore sia anteriore al pignoramento. Nel terzo comma dell'art. 2923, che riproduce il secondo comma dell'art. 687 del codice di procedura civile del 1865, ho introdotto un miglioramento rispetto a questo - che stabiliva la nota presunzione di frode per le locazioni nelle quali fosse stato stipulato un prezzo inferiore di un terzo a quello risultante da precedente locazione o da perizia - sostituendo alla presunzione di frode l'estremo obiettivo consistente nel fatto che il prezzo pattuito sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. Ad annose questioni diede adito l'ultimo comma dell'articolo 687 del codice di procedura civile abrogato, che dichiarava non opponibili all'acquirente le anticipazioni di pigioni e di fitti che non fossero state eseguite in conformità degli usi locali. Più particolarmente, si discusse se l'inopponibilità investisse le cessioni e le liberazioni per una durata maggiore del triennio anche se trascritte. Nel contrasto delle opinioni finì col prevalere quella che, aderendo più da vicino alla lettera della legge, negava l'opponibilità qualora con il requisito della trascrizione non concorresse l'altro della conformità alle consuetudini locali. Tale rigore mi è sembrato privo di giustificazione. Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per una durata maggiore del triennio sono soggette a trascrizione (art. 2643, n. 9) e, una volta che questa sia avvenuta, sono rese pubbliche: per conseguenza, gli offerenti possono acquistarne tempestivamente conoscenza. Pertanto, l'articolo 2924 dispone che le cessioni e liberazioni anzidette, se trascritte anteriormente al pignoramento, sono opponibili all'acquirente, dettando così una regola analoga a quella stabilita nei confronti del creditore procedente e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (art. 2918).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1191
L'art. 2925 contiene la disposizione di carattere generale, secondo la quale le norme concernenti gli effetti della vendita forzata si applicano anche all'assegnazione, con qualche opportuno adattamento, apportato negli articoli successivi. Così nell'art. 2926 ho introdotto una specie d'equivalente della separazione tardiva regolata dall'art. 620 del codice di procedura civile. Quando il bene mobile pignorato è trasferito mediante vendita, al terzo che dimostri il suo diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene è concesso di rivalersi sulla somma ricavata, fino a che questa non sia stata distribuita. Nell'ipotesi di datio in solutum forzata del bene mobile pignorato, manca, invece, tale fase del processo esecutivo posteriore al trasferimento del bene, durante la quale il ricavo della vendita sta in luogo del bene medesimo. Di qui l'inapplicabilità della separazione tardiva così come regolata dall'art. 620 del nuovo codice di procedura; di qui pertanto l'opportunità di apprestare tutela al terzo, proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene mobile pignorato, dandogli la possibilità di ricuperare almeno l'equivalente in danaro del suo diritto. Ho fissato in sessanta giorni dall'assegnazione il termine entro il quale il terzo può rivolgersi contro l'assegnatario di buona fede al fine di ripetere, in tutto o in parte, la somma corrispondente al credito di quest'ultimo, soddisfatto con l'assegnazione. È ovvio che se l'assegnatario è costretto a tale pagamento, vien meno in tutto o in parte la ragione dell'assegnazione, che è quella di soddisfare il creditore; ho perciò stabilito che in tale ipotesi l'assegnatario conserva i suoi diritti nei confronti del debitore, non però le garanzie prestate da terzi. L'art. 2927, regolando il caso che l'assegnatario subisca l'evizione della cosa assegnata, gli riconosce, come è riconosciuto all'acquirente dall'art. 2921, primo comma, il diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Risorgono, naturalmente, le ragioni dell'assegnatario verso il debitore espropriato, ma, anche in questo caso, le garanzie prestate da terzi non rivivono.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1192