Art. 294 c.c.Pluralita' di adottati o di adottanti

[1]((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).

[2]Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo vigente dal 7 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art294 · fonte su Normattiva