Art. 294 c.c. — Pluralita' di adottati o di adottanti
[1]((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi)).
[2]Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Testo vigente dal 7 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva