Art. 294 c.c.Pluralita' di adottati o di adottanti

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[1]Nessuno puo' avere piu' figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto.

[2]Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art294 · fonte su Normattiva