Art. 294 c.c. — Pluralita' di adottati o di adottanti
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[1]Nessuno puo' avere piu' figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto.
[2]Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva