Art. 2957 c.c. — Decorrenza delle prescrizioni presuntive
[1]Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
[2]Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva