Art. 2957 c.c.Decorrenza delle prescrizioni presuntive

[1]Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

[2]Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2957 · fonte su Normattiva