Art. 296 c.c. — Consenso per l'adozione
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[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
[2]Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso e' dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.
[3]Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva