Art. 296 c.c.Consenso per l'adozione

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[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

[2]((Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentante)).

[3]Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.

Testo vigente dal 10 marzo 1975 al 1 giugno 1983 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art296 · fonte su Normattiva