Art. 296 c.c. — Consenso per l'adozione
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[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
[2]((Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentante)).
[3]Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.
Testo vigente dal 10 marzo 1975 al 1 giugno 1983 · versione 48 su Normattiva