Art. 296 c.c.Consenso per l'adozione

[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).

Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art296 · fonte su Normattiva