Art. 296 c.c. — Consenso per l'adozione
[1]Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184)).
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva