Art. 2960 c.c.Delazione di giuramento

[1]Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione e' stata opposta puo' deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si e' verificata l'estinzione del debito.

[2]Il giuramento puo' essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2960 · fonte su Normattiva