Art. 307 c.c.Revoca per indegnita' dell'adottante

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Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questi e' minore, su istanza del pubblico ministero. In questo caso il tribunale, sentito il giudice tutelare, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della patria potesta' sia ripreso dai genitori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art307 · fonte su Normattiva