Art. 310 c.c.Cessazione degli effetti dell'adozione

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Gli effetti dell'adozione cessano:

  • 1)per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
  • 2)per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art310 · fonte su Normattiva