Art. 314/12 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - TERMINI - ASSERITA NON CONGRUITA' PER I NON ABBIENTI CHE DEVONO RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilita` del minore, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e` ragionevole e congruo, sia sotto un profilo generale, sia con riferimento al particolare interesse tutelato: cio` vale anche per i non abbienti in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio consiste in una procedura particolarmente semplificata, espletabile in pochissimi giorni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82, ultimo comma, c.p.c., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e 9 r.d. 20 settembre 1934 n. 1579).
Riguarda ancheart. 82 Codice di procedura civileart. 29 r.d. 3282/1923art. 25 r.d. 3282/1923art. 9 r.d. 1579/1934
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - TERMINI - ASSERITA NON CONGRUITA' PER I NON ABBIENTI CHE DEVONO RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ABBIENTI E NON ABBIENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilita` del minore, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e` congruo anche per i non abbienti, perche` l'ammissione al gratuito patrocinio e` disposta dal Presidente del Tribunale per i minorenni con procedura di rapido svolgimento; ne` sussiste disparita` di trattamento tra abbienti e non abbienti (i quali ultimi avrebbero in concreto un termine piu` breve dovendo ricorrere al gratuito patrocinio), in quanto alla diversita` di situazioni tra abbienza e non abbienza l'art. 24, terzo comma, Cost. appresta appunto il rimedo del ricorso al gratuito patrocinio, per cui non sarebbe giustificabile la previsione di termini soggettivamente differenziati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. in relazione all'art. 82, ultimo comma, c.p.c.). - cfr. S.n. 57/1979.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-12 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 82 Codice di procedura civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.