Art. 314/14 c.c.
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[1]((La sentenza e' notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.
[2]Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.
[3]La sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non e' richiesto deposito per multa)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva