Art. 314/14 c.c.

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[1]((La sentenza e' notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

[2]Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

[3]La sentenza di appello e' impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non e' richiesto deposito per multa)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-14 · fonte su Normattiva