Art. 314/16 c.c. — Sospensione della patria potestà
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →
[1]((Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della patria potesta'.
[2]Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva