Art. 314/16 c.c.Sospensione della patria potestà

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[1]((Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della patria potesta'.

[2]Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-16 · fonte su Normattiva