Art. 605 c.nav. — Assistenza processuale dei minori
[1]Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice puo' nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacita' processuale.
[2]E' sempre in facolta' di chi esercita sul minore la patria potesta' o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva