Art. 605 c.nav.Assistenza processuale dei minori

[1]Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice puo' nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacita' processuale.

[2]E' sempre in facolta' di chi esercita sul minore la patria potesta' o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art605 · fonte su Normattiva