Art. 314/17 c.c.Cessazione dello stato di adottabilità

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[1]Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di eta'; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia. 51

[2]Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilita' e' protratto in un periodo pari a quello della sospensione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

51

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-10 febbraio 1981, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1981, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e' pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilita' cessa per adozione ordinaria".

Testo vigente dal 14 febbraio 1981 al 1 giugno 1983 · versione 64 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-17 · fonte su Normattiva