Art. 314/17 c.c.Cessazione dello stato di adottabilità

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[1]((Lo stato di adottabilita' cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di eta'; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

[2]Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilita' e' protratto in un periodo pari a quello della sospensione)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 14 febbraio 1981 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-17 · fonte su Normattiva