Art. 314/25 c.c. — Impugnativa del decreto di adozione speciale
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[1]((I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
[2]Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, e' trascritto nel registro di cui all'articolo 314/15 e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva