Art. 314/4 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI INFRAOTTENNI E MINORI CHE HANNO SUPERATO L'OTTAVO ANNO DI ETA', AI QUALI E' PRECLUSA L'ADOZIONE SPECIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - EVENTUALE ESTENSIONE DELL'ISTITUTO A TUTTI I MINORI - SPETTA AL LEGISLATORE.
L'adozione speciale puo` essere consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale, attenendo al merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina fondata sul presupposto che i primi otto anni di eta` rappresentano il periodo piu` adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva; compete poi allo stesso legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da adottare per dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, valutare la possibilita` dell'estensione dell'accesso all'istituto a tutti i minori. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, codice civile). - cfr. S. nn. 145/69 e 158/71.
FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE LA OPPOSIZIONE DEI GENITORI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE RIPORTATA ALLA SITUAZIONE EFFETTUALE CHE CONSEGUE LA PRONUNCIA DELL'ADOZIONE SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-4 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 314/8 Codice civileart. 314/11 Codice civile
FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE L'OPPOSIZIONE DEI GENITORI - NORMALE COLLEGAMENTO A PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI - NON DETERMINA, COMUNQUE, UNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI ECONOMICI - CONFORMITA' ALL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.
Riguarda ancheart. 314/11 Codice civileart. 314/8 Codice civile
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - STATO DI ABBANDONO DELL'ADOTTANDO DOVUTO A MOTIVI DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE DELL'ADOTTABILITA' - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'esclusione della adottabilita' sancita dall'art. 314/4 cod. civ. nel caso in cui lo stato di abbandono dell'adottando risulti dovuto a motivi di forza maggiore non contrasta con l'art. 30 Cost., che non impone una disciplina unica ed unitaria dei doveri dei genitori versi i figli ed in ordine alla mancata osservanza degli stessi. E' ben possibile, infatti, che esistano distinti istituti in materia e che, nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 314 cod. civ. in relazione al citato precetto costituzionale.
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - PROCEDIMENTO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COLORO CHE SIANO E COLORO CHE NON SIANO STATI SEGNALATI PRIMA DEL COMPIMENTO DELL'OTTAVO ANNO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314/4 del Codice civile (introdotto con la legge 5 giugno 1967, n. 431), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo avere disposto che sono dichiarati in stato di adottabilita' i minori di eta' inferiore agli anni otto in situazione di abbandono, prevede implicitamente, con la norma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, che la denuncia di cui al successivo art. 314/5 e l'inizio del relativo procedimento debbano aver luogo prima del compimento dell'ottavo anno di eta' da parte del minore.
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431 - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE.
Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'adozione speciale il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela giuridica e morale dei minori in situazione di abbandono. Ma, nel contempo, tenute presenti le esigenze della famiglia legittima e di quella naturale, ha predisposto condizioni e procedimenti in modo tale da rendere possibile l'adozione speciale, con i relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori di cui, con le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della situazione di abbandono materiale e morale.
Riguarda ancheart. 314/5 Codice civile
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4 E 314/5 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO - RELATIVO PROCEDIMENTO - DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI L'ORGANO GIURISDIZIONALE HA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO - RAZIONALITA' DELLA NORMA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
E' razionale che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale che gli e' proprio, abbia ricondotto l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione del minore in stato di abbandono alla conoscenza, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della situazione di abbandono e cioe' del fatto da accertare, ed abbia predisposto strumenti e modi astrattamente sufficienti per assicurare quella conoscenza relativamente a tutti i minori di eta' inferiore agli anni otto, che si trovino in situazione di abbandono.
Riguarda ancheart. 314/5 Codice civile
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