Art. 314/5 c.c. — Denuncia della situazione di abbandono
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo vigente dal 1 giugno 1983, tuttora in vigore · versione 71 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1967
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431 - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE.
Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'adozione speciale il legislatore ha voluto ampliare e migliorare la tutela giuridica e morale dei minori in situazione di abbandono. Ma, nel contempo, tenute presenti le esigenze della famiglia legittima e di quella naturale, ha predisposto condizioni e procedimenti in modo tale da rendere possibile l'adozione speciale, con i relativi effetti giuridici, solo nei confronti dei minori di cui, con le opportune garanzie, sia accertata l'esistenza della situazione di abbandono materiale e morale.
Riguarda ancheart. 314/4 Codice civile
TRIBUNALE PER MINORENNI - MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO - TUTELA MEDIANTE ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4 E 314/5 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO - RELATIVO PROCEDIMENTO - DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI L'ORGANO GIURISDIZIONALE HA CONOSCENZA DELLE SITUAZIONI DI ABBANDONO - RAZIONALITA' DELLA NORMA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA'.
E' razionale che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale che gli e' proprio, abbia ricondotto l'inizio del procedimento diretto alla dichiarazione del minore in stato di abbandono alla conoscenza, da parte degli organi giurisdizionali competenti, della situazione di abbandono e cioe' del fatto da accertare, ed abbia predisposto strumenti e modi astrattamente sufficienti per assicurare quella conoscenza relativamente a tutti i minori di eta' inferiore agli anni otto, che si trovino in situazione di abbandono.
Riguarda ancheart. 314/4 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 35 — Ricovero del minore handicappato
… dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.…
Art. 1227 — Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorita' indicata negli articoli 510, 993, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.…
Art. 314/18
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 37-bis
Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.…
Art. 314/8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184…
Art. 29
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari (articolo 3 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-5 · fonte su Normattiva