Art. 314/5 c.c. — Denuncia della situazione di abbandono
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[1]((Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.
[2]I pubblici ufficiali, nonche' gli organi scolastici, debbono riferire al piu' presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
[3]Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva