Art. 314/6 c.c. — Accertamenti sulla situazione di abbandono
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[1]((Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.
[2]Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'articolo precedente il tribunale puo' ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse, del minore ivi compresa, occorrendo, la sospensione della patria potesta')).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva