Art. 314/7 c.c. — Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983 · versione 71 su Normattiva
2 versioni dal 1967
Collegamenti
Art. 11
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato…
Art. 8
Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi…
Art. 15
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti…
Art. 21
Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15. La revoca e' pronunciata dal tribunale per…
Art. 28
Il minore adottato e' informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono piu' opportuni. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo…
Art. 293
Divieto d'adozione di figli .... I figli ... non possono essere adottati dai loro genitori. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-7 · fonte su Normattiva