Art. 314/7 c.c. — Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti
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((Quando dalle indagini previste dall'articolo precedente non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternita' o maternita' e' stata dichiarata giudizialmente, ne' l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilita' del minore)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva