Art. 314/9 c.c. — Convocazione dei genitori e parenti irreperibili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983. Leggi il testo vigente →
((Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile e dispone, altresi', la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o piu' giornali del luogo di ultima residenza degli stessi)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva