Art. 314/9 c.c.Convocazione dei genitori e parenti irreperibili

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((Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile e dispone, altresi', la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o piu' giornali del luogo di ultima residenza degli stessi)).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-9 · fonte su Normattiva