Art. 350 c.c.Incapacita' all'ufficio tutelare

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Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

  • 1)coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2)coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta'; 3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
  • 4)coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
  • 5)il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art350 · fonte su Normattiva