Art. 350 c.c. — Incapacita' all'ufficio tutelare
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Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
- 1)coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2)coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta'; 3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4)coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5)il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva