Art. 351 c.c.Dispensa dall'ufficio tutelare

[1]Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

  • 1)i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
  • 2)il Primo Ministro, Capo del Governo;
  • 3)i membri del Sacro Collegio;
  • 4)i Presidenti delle Assemblee legislative;
  • 5)i Ministri Segretari di Stato.

[2]Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art351 · fonte su Normattiva