Art. 353 c.c. — Domanda di dispensa
[1]La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
[2]Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva