Art. 351 c.c. — Dispensa dall'ufficio tutelare
[1]Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
- 1)i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;
- 2)il Primo Ministro, Capo del Governo;
- 3)i membri del Sacro Collegio;
- 4)i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5)i Ministri Segretari di Stato.
[2]Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva