Art. 352 c.c.Dispensa su domanda

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Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

  • 1)i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
  • 2)gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
  • 3)le donne;
  • 4)i militari in attivita' di servizio;
  • 5)chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
  • 6)chi ha piu' di tre figli minori;
  • 7)chi esercita altra tutela;
  • 8)chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
  • 9)chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art352 · fonte su Normattiva