Art. 352 c.c. — Dispensa su domanda
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
- 1)i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2)gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3)le donne;
- 4)i militari in attivita' di servizio;
- 5)chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6)chi ha piu' di tre figli minori;
- 7)chi esercita altra tutela;
- 8)chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
- 9)chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva