Non si è creduto di escludere dall'obbligo della registrazione di cui all'art. 34, la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, come era stato proposto. Trattasi invero di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente, e che perciò occorre rendere di pubblica ragione. Si è pure ritenuto conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie, per render chiaro, in relazione al successivo art. 46 che definisce la sede delle persone giuridiche, il concetto che la persona giuridica, pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del progetto, riguardando semplicemente una modalità dell'obbligo della registrazione, vengono rinviate alle norme di attuazione. Riguardo, infine, alle sanzioni penali fissate dall'art. 35, è stata accolta la proposta di estenderle anche al caso previsto dall'art. 33, e per più compiutamente regolarle, si è fatto cenno del termine e delle modalità secondo cui gli amministratori devono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzioni stesse. DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 59
Taluno ha creduto di ravvisare nella norma dell'art. 41 del progetto, che rimette l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute agli accordi degli associati, una situazione di privilegio, e da ciò la proposta di aggiungere agli accordi degli associati anche le norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate. Ma occorre chiarire, innanzi tutto, che le associazioni di fatto, per effetto della norma dell'ere 41 del progetto, vengono a trovarsi in una condizione giuridica più costretta di quella stabilita per le persone giuridiche. È invero da tener presente che delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'associazione di fatto rispondono, non soltanto i singoli associati nei limiti del fondo comune, ma anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per conto della associazione. Perciò i terzi sono garantiti maggiormente nei confronti delle associazioni di fatto di quel che non siano di fronte alle associazioni riconosciute. Ma, prescindendo da ciò, l'estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le associazioni riconosciute porterebbe, in sostanza, a una equiparazione fra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente l'importanza stessa del riconoscimento. Non può infatti dimenticarsi che la differenza sostanziale fra associazioni riconosciute e associazioni di fatto è data appunto dal riconoscimento, che eleva l'associazione alla dignità di persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto. Nè sembra abbia importanza l'osservazione che l'estensione delle norme predette avrebbe una utilità pratica, in quanto eviterebbe che, in mancanza di accordi, tali associazioni possano rimanere senza disciplina: invero gli accordi degli associati debbono necessariamente esistere, perchè si possa parlare di una entità organizzata. Per queste considerazioni è stata mantenuta immutata nello art. 36 del testo, la formula del primo comma dell'art. 41 del progetto. Riguardo alla capacità processuale, è stato proposto di attribuire tale capacità all'associazione stessa. È stata accolta la proposta, ma si è precisato che l'associazione può stare in giudizio soltanto nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione, omettendosi la menzione dei rappresentanti. È chiaro che, se esiste uno speciale mandato a favore di determinate persone nell'interesse dell'associazione, tali rappresentanti avranno naturalmente capacità processuale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 60