Art. 36 c.c.Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

[1]L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

[2]Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art36 · fonte su Normattiva