Art. 391 c.c. — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare
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[1]Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.
[2]L'emancipazione puo' essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo' accordare l'emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta', salvo che concorrano gravissime ragioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva