Art. 392 c.c.Curatore dell'emancipato

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[1]Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

[2]Se il minore ha genitori, e' curatore il genitore al quale spetterebbe l'esercizio della patria potesta' se il minore non fosse emancipato.

[3]Se minore e' la donna maritata, essa ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito.

[4]Se e' vedova ovvero legalmente separata, ha per curatore il padre o la madre; in loro mancanza, il giudice tutelare le nomina un curatore. La stessa disposizione si applica nel caso di separazione di beni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art392 · fonte su Normattiva