Art. 393 c.c. — Incapacita' o rimozione del curatore
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 72-bis
(Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici e' minore…
Art. 2 — Pene accessorie militari
… corrispondente: 1° alla degradazione militare, la degradazione; 2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione. La rimozione, quando e' applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la…
Art. 156 — Rimozione
… reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.…
Art. 574 — Sottrazione di persone incapaci
… infermo di mente, al genitore esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la responsabilita' genitoriale…
Art. 334 — Rimozione dall'amministrazione
… , in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori.…
Art. 43 — Protezione dei maggiori d'età
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Conformemente ai suggerimenti avuti è stata ripristinata con l'art. 388 la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865, relativa al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto, che non era stata riprodotta dal progetto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. È stata però eliminata dalla formula suggerita la parola definitiva riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendosi il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 388 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'articolo sono indicate le persone abilitate a proporre l'impugnazione per l'annullamento delle convenzioni fatte in rispetto alla legge. DELL'EMANCIPAZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 189
L'emancipazione, oltre che col matrimonio, può verificarsi, per effetto di un provvedimento del giudice tutelare, che può essere emanato su istanza del genitore esercente la patria potestà ovvero del tutore. Si consente che l'emancipazione possa essere accordata anche su istanza dello stesso minore, ma in tal caso, prima di provvedere, il giudice tutelare deve sentire i genitori o il tutore e non può emancipare il minore senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che ricorrano gravissime ragioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 190
Per assecondare i voti espressi è stato aggiunto all'art. 401 del progetto un comma, corrispondente all'ultimo comma dell'art. 315 del codice del 1865, relativo alla nomina del curatore per la donna emancipata che sia vedova o legalmente separata dal marito. Sebbene la norma non sia necessaria, perchè discendente dalla regola del secondo comma dell'articolo stesso, tuttavia, per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno dettare un'esplicita disposizione al riguardo. L'art. 393 chiarisce che anche per il curatore è necessaria l'appartenenza alla razza ariana, se l'emancipato sia cittadino di tale razza.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 191
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art393 · fonte su Normattiva