Art. 2 — Pene accessorie militari
[1]Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacita' giuridica, si intende corrispondente:
[2]1° alla degradazione militare, la degradazione;
[3]2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.
[4]La rimozione, quando e' applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacita' a qualunque ulteriore servizio militare.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva