Art. 403 c.c. — Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 24 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →
Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva