Art. 19
[2]Quando le autorita' di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.
[3]Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.
[4]Ai cittadini trasgressori e' applicabile la pena prevista nell'art. 593, primo comma, del Codice penale.
Testo vigente dal 25 febbraio 1935, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva