Art. 417 c.c. — Istanza d'interdizione o d'inabilitazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
[1]L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
[2]Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva