Art. 417 c.c. — Istanza d'interdizione o d'inabilitazione
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[1]L'interdizione e l'inabilitazione ((possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente)), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
[2]Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Testo vigente dal 19 marzo 2004 al 7 febbraio 2014 · versione 181 su Normattiva