Art. 436 c.c.
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte su Normattiva