Art. 436 c.c.
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 433
Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le…
Art. 448-bis — Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilita' genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte su Normattiva