Art. 436 c.c.
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Obbligo tra adottante e adottato.
[2]Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 433 indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo. In primo grado è menzionato il coniuge. Al riguardo peraltro è da tenere presente che nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 145. Poichè l'obbligo del mantenimento non è derogato dalla norma che dichiara il coniuge tenuto agli alimenti, è ovvio che quest'ultima non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacche questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 156. Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 213
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art436 · fonte su Normattiva